Consiglio d’istituto

Organo a cui è affidato il governo economico –finanziario della scuola.

Cosa fa

L’organo è composto da 14 membri negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni  e da 19 membri negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

Di esso fanno parte i rappresentanti del personale docente  e quelli del personale non docente , i rappresentanti  dei genitori degli alunni, i rappresentanti degli studenti ( negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica) nonché il Dirigente scolastico.

Il Consiglio è presieduto da uno dei suoi membri eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle successive.

L’organo dura in carica tre anni scolastici nel corso dei quali i membri che perdono i requisiti dell’eleggibilità vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste.

Solo i rappresentanti degli studenti vengono eletti anno per anno.

Il Consiglio di istituto svolge funzioni deliberative o di amministrazione attiva e consultiva, deliberando   sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.

In particolare il Consiglio di istituto:

  • approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (PTOF) elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico per le attività didattiche e organizzative della scuola;
  • approva il bilancio preventivo  e il conto consuntivo disponendo, altresì, in ordine all’impegno dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto;
  • adotta il Regolamento di istituto che disciplina il complesso delle attività della scuola, l’uso delle attrezzature e delle risorse umane (funzionamento biblioteche, attrezzature didattiche culturali e sportive, vigilanza alunni, visite guidate e viaggi di istruzione  ,formazione delle classi ecc.). Viene deliberato dal consiglio di istituto su iniziativa del dirigente scolastico;
  • delibera sull’acquisto, il rinnovo e la conservazione di attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici, dotazioni librarie e materiale occorrente per le esercitazioni;
  • delibera il calendario scolastico e lo adatta alle specifiche esigenze ambientali;
  • determina i criteri per la programmazione o l’attuazione delle attività para, extra e interscolastiche (attività di recupero, di sostegno, viaggi di istruzione, visite guidate ecc) nonché in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  • promuove i contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  • adotta le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; delibera in merito all’utilizzo dei locali e dei beni dell’istituto da parte di soggetti esterni.

Il potere deliberante del consiglio viene esercitato nel rispetto delle competenze proprie degli altri organi collegiali operanti a livello di istituto.

 

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